Avvalimento

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L’avvalimento è lo strumento giuridico in forza del quale è possibile partecipare a qualunque gara d’appalto anche se si è privi dei requisiti tecnico-professionali o economico-finanziari, potendo utilizzare quelli di altra azienda (Ausiliaria), con il vantaggio che il Certificato di Esecuzione Lavori risulterà in capo all’azienda Ausiliata (colei che ha avuto in prestito i requisiti).

Esistono formalmente due tipi di avvalimento:

a) AVVALIMENTO NELLA SINGOLA GARA: scopo è quello di permettere ad un’azienda priva dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipare ad una specifica gara;
b) AVVALIMENTO STABILE: scopo è quello di ottenere un’attestazione di qualificazione (SOA)

AVVALIMENTO STABILE

Per potersi configurare tale istituto, devono verificarsi alcune condizione specifiche:

1) Tra l’impresa ausiliata e l’ausiliaria deve sussistere un rapporto di controllo così come previsto dall’art. 2359 del c.c. oppure entrambe devono essere controllate da una stessa impresa;
2) L’ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale si assume l’obbligo, sia nei confronti dell’ausiliata sia nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizioni le risorse oggetto dell’avvalimento per tutto il periodo di validità dell’attestato SOA;
3) L’Ausiliaria e l’Ausiliata hanno l’obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
4) In relazione a ciscuna gara valgono comunque le disposizioni dei commi 8 e 9 art. 49.

AVVALIMENTO NELLA SINGOLA GARA

Il concorrente che vuole partecipare a gara tramite l’istituto dell’Avvalimento deve allegare alla domanda di partecipazione una serie di documenti inerenti proprio l’avvalimento:

1) Attestazione SOA propria (se ne è in possesso) e della ditta Ausiliaria;
2) Dichiarazione sottoscritta da un Rappresentante dell’ausiliata in grado di impegnare l’azienda per i poteri conferitigli attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alle gara con specifica indicazione di questi requisiti e dell’impresa ausiliaria;
3) una dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di ordine generale (soggettivi quelli specificati dall’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici);
4) Dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell’impresa ausiliaria in grado di impegnare la società in virtù dei poteri conferitigli, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine tecnico ed economici oggetto di avvalimento;
5) Dichiarazione incondizionata ed irrevocabile dell’impresa ausiliaria che si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
6) Dichiarazione dell’imprese ausiliaria che non parteciperà in proprio alla stessa gara;
7) L’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si impegna nei confronti dell’ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
8) In caso di avvalimento tra aziende appartenenti al medesimo gruppo il contratto di cui sopra può essere sostituito da una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In caso di mendaci dichiarazioni sono previste oltre che a sanzioni pecuniarie da 25.000 a 50.000 euro, l’escussione della polizza e la trasmissione gli atti all’autorità che può provvedere alla sospensione della SOA da 6 mesi a 3 anni.

Importante:

Per partecipare ad una gara ogni operatore deve possedere due ordini di requisiti:

1) REQUISITI GENERALI (soggettivi) in ordine alla sua Affidabilità Morale e Professionale art. 38;
2) REQUISITI SPECIALI (oggettivi) tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

Possono essere oggetto di avvalimento solo i secondi mentre i primi devono essere posseduti contemporaneamente da entrambe le parti.

la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- per i lavori la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria “DIVIETO DI FRAZIONAMENTO” (salva diversa previsione del bando) questo a causa dell’importo dell’appalto (in relazione a questo divieto, si consideri l'intervento in materia del Presidente dell'AVCP del 24 Marzo 2014 che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 Ottobre 2013 Causa C94/12 fissa nuovi principi;
- il divieto, a pena d’esclusione, che della stessa impresa Ausiliaria si possa avvalere più di un concorrente nell’ambito della stessa gara fatto salvo il caso in cui, a causa della peculiarità delle prestazioni previste nel bando connesse al possesso di attrezzature possedute da un ristrettissimo numero di imprese, sia ammessa la possibilità che una singola impresa possa fare da ausiliaria per più di un concorrente nell’ambito della stessa gara;
- il divieto di AVVALIMENTO A CASCATA nel senso che l’avvalimento è applicabile al solo concorrente non anche all’ausiliaria: non è consentito di avvalersi di un soggetto che, a sua volta, si avvale dei requisiti di un altro soggetto.
- non è ammesso l’Avvalimento della sola qualificazione ISO disgiunta dall’avvalimento della SOA.
- non è ammesso Avvalimento riguardo l’iscrizione ad Albi Speciali quali Licenza Prefettizia, Nulla Osta di Sicurezza e Autorizzazione Preventiva.
- Non è ammissibile che l’aumento del quinto possa operarsi anche sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento [es. gara che prevede imp. Complessivo di €. 280.000,00. L’impresa che, partecipando in proprio, possiede la classe I (fino a 258.000) può comunque validamente partecipare confidando proprio nella possibilità che la legge le consente di elevare di un 20% la propria classe, ma in riferimento alla stessa gara la medesima Azienda non può operare come Ausiliaria per altra impresa, in quanto insufficienti a coprire l’importo dell’appalto, non potendosi, in questo caso, applicare l’istituto dell’elevazione del quinto].
- L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti dall.art. 118. (…il soggetto affidatario di un contratto pubblico non può cederlo, ma deve eseguire in proprio le opere o i lavori i servizi e le forniture in esso comprese, è permesso il ricorso al subappalto per un ammontare non superiore al 30% del valore del contratto o della categoria prevalente…)